Nota
40
LEGGE 27
marzo 2001, n. 97 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 80). - Norme sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 1 – (Efficacia della sentenza penale
nel giudizio disciplinare)
omissis
N.d.r.:
L’art. 1 della Legge 97/2001 modifica l’art. 653 del Codice di procedura penale
riportato nella nota 41 a cui si rinvia.
Articolo 3
- (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).
1. Salva
l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di
amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli
314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e
dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di
appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava
servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per
inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in
precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria
organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di
un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di
evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio
in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da
tale permanenza.
2.
Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi
organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il
dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto
al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente
connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo
che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad
esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono
efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di
assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla
loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva.
In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva,
l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali
nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura
dell'interessato.
4. Nei
casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le
quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio
alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non
dare corso al rientro.
5.
(Omissis). (1)
(1)
Aggiunge il comma 1-bis all'art. 133, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 4
- (Sospensione a seguito di condanna non definitiva).
1. Nel
caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma
1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La
sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata
sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni
caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
Articolo 5
- (Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o
di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).
1.
(Omissis). (1)
2.
(Omissis). (2)
3.
(Omissis). (3)
4. Salvo
quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia
pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei
dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena
condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può
essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento
disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione,
proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della
sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento
disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini
diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro
centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo
quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
(1)
Aggiunge il numero 5-bis) al primo comma dell'art. 19 del codice penale.
(2)
Inserisce l'art. 32-quinquies, dopo l'art. 32-quater del codice penale.
(3)
Aggiunge un comma all'art. 3, l. 9 dicembre 1941, n. 1383.
Articolo 6
- (Disposizioni patrimoniali).
1.
(Omissis). (1)
2. Nel
caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al
procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti
patrimoniali a carico del condannato.
3.
(Omissis). (2)
4. I beni
immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale
sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune
nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce
titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
(1)
Inserisce l'art. 335-bis, dopo l'art. 335 del codice penale.
(2)
Aggiunge il comma 2-bis all'art. 321 del c.p.p.
Articolo 7
- (Responsabilità per danno erariale).
1. La
sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti
indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è
comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché
promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per
danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto
dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
Articolo 8
- (Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali).
1. Le
disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura
contrattuale regolanti la materia.
2. I
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle
disposizioni della presente legge.
Articolo 9
- (Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale
al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato).
1.
(Omissis). (1)
(1)
Modifica il comma 1 dell'art. 652 del c.p.p.
Articolo
10 - (Disposizioni transitorie).
1. Le
disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai
giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla
data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Ai
procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le
sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti
disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla
conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.
Articolo
11 - (Entrata in vigore).
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.