Nota
39
316-bis
c.p.- Malversazione a danno dello Stato.
Chiunque,
estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro
ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette
finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
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(1)
Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione poi così
modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti
contro la pubblica amministrazione. La condanna per il delitto previsto in
questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività
imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione ( art. 32-quater c.p.). Il
delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al
tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice
di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche,
l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L.
13 dicembre 1999, n. 475.