Nota
37
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali)
Cause ostative alla candidatura.
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di
presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e
componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato
testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per
un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante
profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello
Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter
(corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per
uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva
ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di
appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e
dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura
penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di
competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o
circoscrizionale;
b) la Giunta provinciale o del presidente, della
Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano
nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla
nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni
stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in
giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento
definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del
codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (53).
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(53) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies
dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55.