Nota
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Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in Gazz. Uff., 27 maggio,
n. 131). - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento (1) (2) (3).
(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio
del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le
relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo
stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura
circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio
del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il
presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al
pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono
soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità
giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via
alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del
pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è
soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente
provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento
innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi
al sindaco o ad un suo delegato.
(2) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti
alle regioni, tra l'altro, i compiti relativi al collocamento, all'avviamento a
selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di
quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici
centrali degli enti pubblici, e i compiti di preselezione ed incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo
costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in
vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in
uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel
capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo
(art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
(Omissis).
DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Articolo 1 - Libertà di
opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali
e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme della presente legge.
Articolo 6 - Visite
personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate
fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o
delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano
con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite
personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del
presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di
lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste,
con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede la Direzione regionale del lavoro.
Contro i provvedimenti della Direzione regionale del lavoro
di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati
dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.