Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996 - 1997, sottoscritto il 1° agosto 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL e UNAMS.
Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennaleIncrementi stipendiali.
1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997. 2. Le posizioni stipendiali, come individuate dalla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 4 agosto 1995, sono incrementate degli importi mensili lordi, indicati nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
Art. 2 Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le misure degli stipendi, risultanti dagli incrementi di cui all'art. 1, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di pensione, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto. 2. I conseguenti benefici economici sono integralmente corrisposti, alle scadenze previste dall'allegata tabella A e nei corrispondenti importi, al personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel biennio 1996-97, cui si riferisce la vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si tiene conto soltanto dei benefici maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 3 Personale delle accademie e dei conservatori di musica.
1. L'indennità per l'esercizio di funzioni superiori, di cui all'art. 69, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, è determinata, per il personale docente preposto alla direzione delle accademie e dei conservatori di musica, nella stessa misura prevista per i presidi incaricati. 2. All'inquadramento dei direttori amministrativi delle predette istituzioni si provvede secondo il criterio del trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del comma 2 o, in alternativa, del comma 8 dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Ai sensi dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i direttori amministrativi conservano titolo a percepire l'indennità di amministrazione già loro spettante con carattere di generalità e continuità; essa è loro erogata, nell'importo in godimento al 1° gennaio 1996, come assegno ad personam, riassorbibile nell'indennità di amministrazione, di cui all'art. 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 4 Distacchi, aspettative e permessi sindacali.
1. Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del DL n. 254 del 10 maggio 1996, come convertito dalla legge n. 365/96, si impegnano a incontrarsi, entro il 30 settembre 1996, per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.
TABELLA A Dal 1° gennaio 1996
ANNI
Collaboratore scolastico
Guardarobieri aiuto cuochi
Assistenti amministrativi equiparati
Responsabili amministrativi
Sc. Materna elem. equip.
da 0 a 2 da 3 a 8 da 9 a 14 da 15 a 20 da 21 a 27 da 28 a 34 da 35
43.000 44.000 47.000 50.000 52.000 55.000 56.000
46.000 47.000 50.000 53.000 56.000 58.000 59.000
48.000 49.000 53.000 57.000 60.000 63.000 65.000
55.000 57.000 61.000 67.000 72.000 77.000 81.000
Dipl. secon. sup. equip. (1)
Sc. Media equiparati
Sec.II gr. Equiparati (2)
Dir. amm.vi cons. e accad.
Conservatori equiparati
Direttivi equiparati
55.000 57.000 61.000 67.000 74.000 79.000 83.000
60.000 61.000 67.000 73.000 79.000 85.000 89.000
60.000 63.000 69.000 75.000 84.000 89.000 94.000
63.000 65.000 71.000 78.000 85.000 92.000 99.000
73.000 75.000 83.000 91.000 97.000 103.000 109.000
83.000 86.000 94.000 102.000 111.000 121.000 130.000
Dal 1° novembre 1996
Da 0 a 2 da 3 a 8 da 9 a 14 da 15 a 20 da 21 a 27 da 28 a 34 da 35
60.000 61.000 66.000 70.000 73.000 76.000 78.000
61.000 62.000 66.000 71.000 75.000 78.000 80.000
67.000 69.000 74.000 79.000 85.000 88.000 91.000
77.000 79.000 86.000 93.000 100.000 108.000 113.000
Sec. II gr. Equiparati (2)
Conservatori equipara ti
77.000 79.000 86.000 93.000 104.000 111.000 117.000
84.000 86.000 94.000 102.000 111.000 120.000 125.000
84.000 88.000 96.000 105.000 117.000 125.000 131.000
89.000 91.000 99.000 109.000 119.000 129.000 139.000
102.000 106.000 117.000 128.000 136.000 145.000 153.000
117.000 121.000 132.000 143.000 155.000 170.000 181.000
Dal 1° luglio 1997
Assistenti amm.vi equiparati
Responsabili amm.vi
53.000 54.000 58.000 62.000 65.000 68.000 69.000
57.000 58.000 62.000 65.000 69.000 72.000 74.000
60.000 61.000 66.000 70.000 75.000 78.000 81.000
68.000 70.000 76.000 82.000 89.000 95.000 100.000
68.000 70.000 76.000 82.000 92.000 98.000 103.000
74.000 76.000 83.000 91.000 98.000 105.000 111.000
74.000 78.000 85.000 93.000 104.000 111.000 116.000
78.000 81.000 88.000 96.000 105.000 114.000 123.000
90.000 94.000 103.000 113.000 120.000 128.000 136.000
103.000 107.000 117.000 127.000 137.000 151.000 161.000
(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori. (2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.
TABELLA B POSIZIONI STIPENDIALI Dal 1° luglio 1997
10496000 10914000 12508000 14001000 15458000 16533000 17318000
11063000 11481000 13063000 14556000 16049000 17111000 17910000
13049000 13605000 15643000 17555000 19491000 20871000 21921000
16498000 17269000 19673000 22471000 25205000 27888000 29888000
16498000 17269000 19673000 22471000 26534000 29205000 31230000
18821000 19683000 22504000 25745000 28909000 32009000 34314000
18821000 20581000 23428000 26922000 31390000 34314000 36642000
20463000 21426000 24441000 27968000 31708000 35570000 39332000
25384000 26776000 30928000 35092000 38092000 41344000 44572000
30695000 32137000 36390000 40643000 44920000 50590000 54855000
Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori. Anche assistenti delle Accademie di belle arti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Preso atto delle disponibilità manifestate, le parti si impegnano a sostenere presso il Governo la necessità che, a completamento delle risorse impegnate nel presente contratto, sia assicurato che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, una quota adeguata delle risorse finanziarie previste dalla Tabella A allegata alla legge n. 550/95, concernente il Ministero della pubblica istruzione, venga utilizzata per la realizzazione di programmi correlati agli incrementi qualitativi e quantitativi dell'offerta formativa. Le parti convengono che le risorse in tal modo individuate e determinate dovranno essere utilizzate per retribuire l'impegno professionale degli operatori del comparto in funzione del miglioramento della qualità del servizio, secondo criteri e modalità da definire con accordo in sede di contrattazione decentrata nazionale.
DICHIARAZIONE CGIL, CISL, UIL.
Le Organizzazioni sindacali ritengono che l'impegno previsto dalla dichiarazione congiunta debba essere perfezionato, attraverso la predisposizione degli strumenti normativi necessari, prima della definitiva sottoscrizione dell'accordo, successiva alla notifica da parte della Corte dei conti. Entro tale scadenza deve trovare soluzione il problema relativo all'inquadramento dei capi di istituto, attraverso la ratifica da parte del Governo dell'interpretazione autentica dell'art. 66, comma 4, del contratto nazionale del lavoro del comparto della scuola. Il giudizio complessivo sull'accordo, e i comportamenti conseguenti, saranno pertanto correlati alla verifica degli impegni sottoscritti, con particolare riferimento a quelli sopra indicati. CGIL - CISL - UIL - CGIL/Scuola - SINASCEL/CISL - SISM/CISL - UIL/Scuola
DICHIARAZIONE SNALS/CONFSAL
Lo SNALS/CONFSAL dichiara che la firma apposta sul presente contratto nazionale del lavoro - comparto scuola - parte economica - biennio 1996-97 è da intendersi quale presa d'atto dell'erogazione delle corresponsioni previste dalla legge finanziaria, peraltro insufficienti rispetto alle esigenze di reintegrazione del valore reale dei salari e di remunerazione della professionalità degli operatori scolastici. Lo SNALS/CONFSAL, in considerazione della sentenza n. 1172/96 e della ordinanza n. 1171/96 del TAR Lazio del 20 marzo 1996 e delle vertenze giudiziarie in corso, si riserva tutte le opportune azioni in ogni sede. Le medesime riserve concernono tutto l'impianto giuridico-normativo definito con il contratto nazionale del lavoro del 4 agosto 1995. Lo SNALS/CONFSAL, inoltre, ritiene che il disposto di cui all'art. 2 del presente accordo debba trovare puntuale applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, nonché ai fini pensionistici nei confronti del personale cessato dal servizio nell'arco dell'intero quadriennio 1994-97. Lo SNALS-CONFSAL, infine, in relazione alla dichiarazione congiunta n. 1, si impegna a sostenere presso il Governo la necessità che si utilizzi anche una quota adeguata delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 26, della legge n. 549/95. SNALS/CONFSAL - CONFSAL