Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto del personale dipendente dalla scuola,
di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, relativo al biennio economico 1996 - 1997, sottoscritto il 1° agosto 1996
tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFSAL, UNIONQUADRI e USPPI
e le organizzazioni sindacali di categoria
CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL e UNAMS.


 

Art. 1
Durata e decorrenza del contratto biennaleIncrementi stipendiali.


1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997.

2. Le posizioni stipendiali, come individuate dalla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 4 agosto 1995, sono incrementate degli importi mensili lordi, indicati nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

 

Art. 2
Effetti dei nuovi stipendi.


1. Le misure degli stipendi, risultanti dagli incrementi di cui all'art. 1, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di pensione, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto.

2. I conseguenti benefici economici sono integralmente corrisposti, alle scadenze previste dall'allegata tabella A e nei corrispondenti importi, al personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel biennio 1996-97, cui si riferisce la vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si tiene conto soltanto dei benefici maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

Art. 3
Personale delle accademie e dei conservatori di musica.


1. L'indennità per l'esercizio di funzioni superiori, di cui all'art. 69, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, è determinata, per il personale docente preposto alla direzione delle accademie e dei conservatori di musica, nella stessa misura prevista per i presidi incaricati.

2. All'inquadramento dei direttori amministrativi delle predette istituzioni si provvede secondo il criterio del trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del comma 2 o, in alternativa, del comma 8 dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i direttori amministrativi conservano titolo a percepire l'indennità di amministrazione già loro spettante con carattere di generalità e continuità; essa è loro erogata, nell'importo in godimento al 1° gennaio 1996, come assegno ad personam, riassorbibile nell'indennità di amministrazione, di cui all'art. 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Art. 4
Distacchi, aspettative e permessi sindacali.


1. Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del DL n. 254 del 10 maggio 1996, come convertito dalla legge n. 365/96, si impegnano a incontrarsi, entro il 30 settembre 1996, per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.
 



TABELLA A

Dal 1° gennaio 1996
 

ANNI

Collaboratore scolastico

Guardarobieri aiuto cuochi

Assistenti amministrativi equiparati

Responsabili amministrativi

Sc. Materna elem. equip.

da 0 a 2
da 3 a 8
da 9 a 14
da 15 a 20
da 21 a 27
da 28 a 34
da 35

43.000
44.000
47.000
50.000
52.000
55.000
56.000

46.000
47.000
50.000
53.000
56.000
58.000
59.000

48.000
49.000
53.000
57.000
60.000
63.000
65.000

55.000
57.000
61.000
67.000
72.000
77.000
81.000

55.000
57.000
61.000
67.000
72.000
77.000
81.000

 

ANNI

Dipl. secon. sup. equip. (1)

Sc. Media equiparati

Sec.II gr. Equiparati (2)

Dir. amm.vi cons. e accad.

Conservatori equiparati

Direttivi equiparati

da 0 a 2
da 3 a 8
da 9 a 14
da 15 a 20
da 21 a 27
da 28 a 34
da 35

55.000
57.000
61.000
67.000
74.000
79.000
83.000

60.000
61.000
67.000
73.000
79.000
85.000
89.000

60.000
63.000
69.000
75.000
84.000
89.000
94.000

63.000
65.000
71.000
78.000
85.000
92.000
99.000

73.000
75.000
83.000
91.000
97.000
103.000
109.000

83.000
86.000
94.000
102.000
111.000
121.000
130.000



Dal 1° novembre 1996
 

ANNI

Collaboratore scolastico

Guardarobieri aiuto cuochi

Assistenti amministrativi
equiparati

Responsabili amministrativi

Sc. Materna elem. equip.

Da 0 a 2
da 3 a 8
da 9 a 14
da 15 a 20
da 21 a 27
da 28 a 34
da 35

60.000
61.000
66.000
70.000
73.000
76.000
78.000

61.000
62.000
66.000
71.000
75.000
78.000
80.000

67.000
69.000
74.000
79.000
85.000
88.000
91.000

77.000
79.000
86.000
93.000
100.000
108.000
113.000

77.000
79.000
86.000
93.000
100.000
108.000
113.000

 

ANNI

Dipl. secon. sup. equip. (1)

Sc. Media equiparati

Sec. II gr. Equiparati (2)

Dir. amm.vi cons. e accad.

Conservatori equipara ti

Direttivi equiparati

Da 0 a 2
da 3 a 8
da 9 a 14
da 15 a 20
da 21 a 27
da 28 a 34
da 35

77.000
79.000
86.000
93.000
104.000
111.000
117.000

84.000
86.000
94.000
102.000
111.000
120.000
125.000

84.000
88.000
96.000
105.000
117.000
125.000
131.000

89.000
91.000
99.000
109.000
119.000
129.000
139.000

102.000
106.000
117.000
128.000
136.000
145.000
153.000

117.000
121.000
132.000
143.000
155.000
170.000
181.000



Dal 1° luglio 1997
 

ANNI

Collaboratore scolastico

Guardarobieri aiuto cuochi

Assistenti amm.vi equiparati

Responsabili amm.vi

Sc. Materna elem. equip.

Da 0 a 2
da 3 a 8
da 9 a 14
da 15 a 20
da 21 a 27
da 28 a 34
da 35

53.000
54.000
58.000
62.000
65.000
68.000
69.000

57.000
58.000
62.000
65.000
69.000
72.000
74.000

60.000
61.000
66.000
70.000
75.000
78.000
81.000

68.000
70.000
76.000
82.000
89.000
95.000
100.000

68.000
70.000
76.000
82.000
89.000
95.000
100.000


 

ANNI

Dipl. secon. sup. equip. (1)

Sc. Media equiparati

Sec. II gr. Equiparati (2)

Dir. amm.vi cons. e accad.

Conservatori equiparati

Direttivi equiparati

Da 0 a 2
da 3 a 8
da 9 a 14
da 15 a 20
da 21 a 27
da 28 a 34
da 35

68.000
70.000
76.000
82.000
92.000
98.000
103.000

74.000
76.000
83.000
91.000
98.000
105.000
111.000

74.000
78.000
85.000
93.000
104.000
111.000
116.000

78.000
81.000
88.000
96.000
105.000
114.000
123.000

90.000
94.000
103.000
113.000
120.000
128.000
136.000

103.000
107.000
117.000
127.000
137.000
151.000
161.000


 (1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
 (2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.



TABELLA B

POSIZIONI STIPENDIALI

Dal 1° luglio 1997
 

ANNI

Collaboratore scolastico

Guardarobieri aiuto cuochi

Assistenti amministrativi equiparati

Responsabili amministrativi

Sc. Materna elem. equip.

da 0 a 2
da 3 a 8
da 9 a 14
da 15 a 20
da 21 a 27
da 28 a 34
da 35

10496000
10914000
12508000
14001000
15458000
16533000
17318000

11063000
11481000
13063000
14556000
16049000
17111000
17910000

13049000
13605000
15643000
17555000
19491000
20871000
21921000

16498000
17269000
19673000
22471000
25205000
27888000
29888000

16498000
17269000
19673000
22471000
25205000
27888000
29888000


 

ANNI

Dipl. secon. sup. equip. (1)

Sc. Media equiparati

Sec. II gr. Equiparati (2)

Dir. amm.vi cons. e accad.

Conservatori equiparati

Direttivi equiparati

da 0 a 2
da 3 a 8
da 9 a 14
da 15 a 20
da 21 a 27
da 28 a 34
da 35

16498000
17269000
19673000
22471000
26534000
29205000
31230000

18821000
19683000
22504000
25745000
28909000
32009000
34314000

18821000
20581000
23428000
26922000
31390000
34314000
36642000

20463000
21426000
24441000
27968000
31708000
35570000
39332000

25384000
26776000
30928000
35092000
38092000
41344000
44572000

30695000
32137000
36390000
40643000
44920000
50590000
54855000


Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
Anche assistenti delle Accademie di belle arti.
 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1


Preso atto delle disponibilità manifestate, le parti si impegnano a sostenere presso il Governo la necessità che, a completamento delle risorse impegnate nel presente contratto, sia assicurato che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, una quota adeguata delle risorse finanziarie previste dalla Tabella A allegata alla legge n. 550/95, concernente il Ministero della pubblica istruzione, venga utilizzata per la realizzazione di programmi correlati agli incrementi qualitativi e quantitativi dell'offerta formativa.

Le parti convengono che le risorse in tal modo individuate e determinate dovranno essere utilizzate per retribuire l'impegno professionale degli operatori del comparto in funzione del miglioramento della qualità del servizio, secondo criteri e modalità da definire con accordo in sede di contrattazione decentrata nazionale.
 


DICHIARAZIONE CGIL, CISL, UIL.


Le Organizzazioni sindacali ritengono che l'impegno previsto dalla dichiarazione congiunta debba essere perfezionato, attraverso la predisposizione degli strumenti normativi necessari, prima della definitiva sottoscrizione dell'accordo, successiva alla notifica da parte della Corte dei conti.

Entro tale scadenza deve trovare soluzione il problema relativo all'inquadramento dei capi di istituto, attraverso la ratifica da parte del Governo dell'interpretazione autentica dell'art. 66, comma 4, del contratto nazionale del lavoro del comparto della scuola.

Il giudizio complessivo sull'accordo, e i comportamenti conseguenti, saranno pertanto correlati alla verifica degli impegni sottoscritti, con particolare riferimento a quelli sopra indicati.

CGIL - CISL - UIL - CGIL/Scuola - SINASCEL/CISL - SISM/CISL - UIL/Scuola
 


DICHIARAZIONE SNALS/CONFSAL


Lo SNALS/CONFSAL dichiara che la firma apposta sul presente contratto nazionale del lavoro - comparto scuola - parte economica - biennio 1996-97 è da intendersi quale presa d'atto dell'erogazione delle corresponsioni previste dalla legge finanziaria, peraltro insufficienti rispetto alle esigenze di reintegrazione del valore reale dei salari e di remunerazione della professionalità degli operatori scolastici.

Lo SNALS/CONFSAL, in considerazione della sentenza n. 1172/96 e della ordinanza n. 1171/96 del TAR Lazio del 20 marzo 1996 e delle vertenze giudiziarie in corso, si riserva tutte le opportune azioni in ogni sede. Le medesime riserve concernono tutto l'impianto giuridico-normativo definito con il contratto nazionale del lavoro del 4 agosto 1995.
Lo SNALS/CONFSAL, inoltre, ritiene che il disposto di cui all'art. 2 del presente accordo debba trovare puntuale applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, nonché ai fini pensionistici nei confronti del personale cessato dal servizio nell'arco dell'intero quadriennio 1994-97.

Lo SNALS-CONFSAL, infine, in relazione alla dichiarazione congiunta n. 1, si impegna a sostenere presso il Governo la necessità che si utilizzi anche una quota adeguata delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 26, della legge n. 549/95.

SNALS/CONFSAL - CONFSAL